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Donazioni a titolo di “Erogazioni Liberali”

Con istanza del 06 gennaio 2006 emessa dalla Prefettura di Terni – Ufficio Territoriali del Governo la Fondazione Fra Elia Congregazione degli Apostoli di Dio assume Personalità Giuridica ed è iscritta al registro delle Persone Giuridiche al numero 28/2006 (Dpr 10 febbraio 2000 n.361)

La Fondazione Fra Elia Congregazione degli Apostoli di Dio si inserisce a pieno titolo fra gli enti senza scopo di lucro ad utilità sociale contemplati nell’articolo art. 100, comma 2, lettere a) del TUIR.

In estrema sintesi si darà di seguito il riferimento normativo ed il profilo esecutivo in cui ricade la fattispecie della Fondazione Fra Elia Congregazione degli Apostoli di Dio.

Normativa di riferimento:

La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha convertito il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, e nell’articolo n. 14 riguarda la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo il 17 marzo 2005.
La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate datata 19 agosto 2005 fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni operative. 

La Fondazione Fra Elia Congregazione degli Apostoli di Dio al momento sta operando tutte le modifiche necessarie per l'adeguamento al CODICE DEL TERZO SETTORE.

NORMATIVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2018

" Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il Codice del Terzo settore estende i benefici fiscali previsti per le donazioni a favore degli enti no profit.
La norma innalza dal 26 al 30 per cento la detrazione IRPEF spettante per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche. Viene inoltre cancellata la soglia limite di 70.000 euro prevista per la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali. Agevolazioni anche in materia di imposte sulle successioni e donazioni, imposta di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo, per i trasferimenti a titolo gratuito e con finalità solidaristiche a favore degli enti del Terzo settore. Il Codice del Terzo Settore modifica il regime fiscale per la deduzione e la detrazione delle erogazioni liberali eseguite in favore degli enti del terzo settore.

In particolare, viene rideterminata la misura della detrazione IRPEF spettante per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, che aumenta ancora nel caso in cui l’ente beneficiario sia un’organizzazione di volontariato.

Viene cancellato, inoltre, il tetto di 70.000 euro previsto come importo massimo della donazione ai fini della deduzione del 10% dal reddito complessivo delle persone fisiche, enti e società.

Le nuove misure si applicheranno, a regime, per le donazioni eseguite a favore di tutti gli enti che si iscriveranno nel Registro unico del Terzo settore.

Vengono infine introdotte agevolazioni in materia di imposte indirette diverse dall’IVA (imposte sulle successioni e donazioni, imposta di registro, ipotecaria e catastale, di bollo) per i trasferimenti a titolo gratuito e con finalità solidaristiche a favore degli enti del Terzo settore.

 

NOVITA’ SULLE MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni in denaro dovranno essere effettuate con mezzi tracciabili per il tramite di banche o uffici postali, ovvero attraverso altri sistemi quali carte di pagamento, assegni bancari e circolari.

La raccolta dei dati identificativi si rende necessaria a seguito del decreto 3 febbraio del MEF, pubblicato il 16 febbraio 2021, in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 39/2021,che chiarisce le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, al momento ancora facoltativa, dei dati delle erogazioni effettuate nel corso del 2020 e delle generalità delle persone Fisiche che le hanno realizzate. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, in sintesi, chiarisce che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono all’Agenzia delle entrate la comunicazione con:

  • i dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite da persone Fisiche a loro favore nel corso dell’anno precedente
  • i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la donazione.

Per quello che riguarda le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 la comunicazione da parte delle associazioni del Terzo settore dei dati relativi alle elargizioni effettuate da donatori continuativi o, comunque, da tutti i soggetti per i quali dal pagamento risulti il codice fiscale, è ancora facoltativa.

Lo stesso provvedimento, però, specifica che le associazioni del Terzo settore sono tenute a inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, la comunicazione relativa alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Con il recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2021 n. 49889, sono state approvate le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del Decreto del Mef del 3 febbraio 2021, con il quale è stata disciplinata la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall’anno d’imposta 2020.

In particolare, l’articolo 1 comma 1 del citato decreto, ha previsto che l’invio dei dati è facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni e risulta essere obbligatorio:

1 - a partire dall’anno d’imposta 2021, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro,

2 - a partire dall’anno d’imposta 2022 nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate:

  • da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
  • e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante

non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti." [1] 

 

Quadro della situazione dal 1° gennaio 2018

"Cosa Cambia Prima Dopo
  Fino al 31 dicembre 2017 Dal 1° gennaio 2018
Detrazione IRPEF

La detrazione per le donazioni in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore spetta nel limite del 26%, per un importo totale non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta.

La misura della detrazione aumenta al 30%, per un importo totale non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta.

Deduzione dal reddito

Per le erogazioni effettuate da persone fisiche a favore delle ONLUS, in alternativa alla detrazione IRPEF del 26%, si può applicare la deduzione dal reddito dell’importo donato, con il limite del 10% del reddito dichiarato e per erogazioni fino a 70.000 euro all’anno. L’agevolazione è applicabile anche da parte di imprese ed enti.

Le persone fisiche, gli enti e le imprese che scelgono la deduzione dal reddito degli importi donati, beneficiano di una soglia di deducibilità pari al 10% del reddito dichiarato, senza il tetto di 70.000 euro. Nel caso in cui le liberalità in denaro o natura superino il reddito complessivo, l’eccedenza è riportabile in aumento delle ulteriori deduzioni per gli esercizi successivi, ma non oltre il quarto e nel limite del reddito complessivo per anno.

Imposta sulle successioni e donazioni

Dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni sono esclusi i soli trasferimenti a favore di ONLUS e fondazioni.

Si prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti di beni, compresi gli immobili, a favore di enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse, invece, le imprese sociali costituite in forma di società. L’esenzione per i trasferimenti gratuiti si applicherà a condizione che i beni donati siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale

Il trasferimento degli immobili a favore degli enti del terzo settore sconta le imposte d’atto in misura analoga a quella prevista per gli atti ordinari. Si prevede l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali i per i trasferimenti gratuiti di beni, compresi gli immobili, a favore di enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse, invece, le imprese sociali costituite in forma di società. Applicazione in misura fissa(200 euro ciascuna) per le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e altri diritti reali immobiliari a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali. L’agevolazione troverà
applicazione a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo, salvo alcune eccezioni specifiche, è dovuta nelle misure ordinarie.

Si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.

Social bonus

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Viene introdotto un credito d’imposta per quanti effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti non commerciali autorizzati dal Ministero dei Beni culturali a sviluppare progetti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il credito d’imposta entra in vigore dal 2018 ed è pari:
- al 65% per le erogazioni effettuate da persone fisiche, nel limite del 15% del reddito imponibile,
- al 50% per le erogazioni liberali effettuate dalle società nei limiti del 5 per mille dei ricavi dell’anno."

[2]


[1] Fonti
1 - FISCO e TASSE.com: Enti Terzo Settore: comunicazione dati erogazioni liberali ricevute entro il 16 marzo - Articolo del 27/02/2021
2 - FiscoOggi.it: Comunicazioni per la precompilata: i dati delle erogazioni liberali - Articolo del 27/02/2021
3 - IPSOA Quotidiano: Terzo settore: erogazioni liberali - Articolo del 02/01/2018



[2]

L’art. 15 della citata Legge di Stabilità 2015 prevede una modifica all’art. 15 TUIR, che consiste nell'innalzamento a 30.000 euro all’anno (rispetto ai precedenti 2.065 euro) l’importo massimo detraibile, nel limite del 26%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS e dei soggetti a queste assimilati (iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’OCSE).

Art. 15 TUIR (Erogazioni liberali alle ONLUS) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 15, comma 1.1, le parole: “per importo non superiore a 2.065 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “per importo non superiore a 30.000 euro annui”;15 b) nell’articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: “per importo non superiore a 2.065 euro” sono sostituite dalle seguenti: “per importo non superiore a 30.000 euro”. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.